DL 185/2008, pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo

dicembre 2, 2008

Riproduciamo separatamente la norma contenuta all’art.7 del DL 185/08 relativa alla modifica sull’iva relativa alle fatture emesse.

La norma prevede che, per il triennio 2009-2011 e in via sperimentale, l’IVA diventi esigibile, non al momento dell’emissione della fattura, bensì a partire dall’effettiva riscossione del corrispettivo derivante dalla cessione dei beni e dalle prestazioni di servizi.

L’innovazione avrà una notevole ripercussione sulle liquidazioni iva mensili e trimestrali modificando le modalità di calcolo cui eravamo abituati e alleggerirà l’onere iva che grava sulle aziende i cui clienti sono i ritardo con i pagamenti delle fatture scadute.

Art. 7. Pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo

1. Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, le disposizioni dell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, nonche’ a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l’annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilita’ differita, con l’indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’ stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti e’ applicabile la disposizione del comma 1 nonche’ ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.


Autotrasporto, non imponibile il 28% degli straordinari 2008

novembre 27, 2008

Resta fuori dall’imponibile il 28% delle somme percepite dagli autotrasportatori per lavoro straordinario prestato nel 2008. Un provvedimento congiunto di Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, dà attuazione alla manovra d’estate, fissando la percentuale di retribuzione percepita quest’anno per prestazioni di lavoro straordinario che non forma reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
L’agevolazione, riservata alle imprese di autotrasporto merci su strada, compete nel rispetto dell’applicazione della regola “de minimis” e, quindi, del limite complessivo di 100mila euro nell’arco di un triennio.
Quanto agli adempimenti, le somme non imponibili erogate ai dipendenti dovranno essere indicate separatamente nel modello 770 e nel Cud.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it. Sulla rivista telematica delle Entrate, www.nuovofiscooggi.it, sarà inoltre pubblicato un articolo sull’argomento.